1. Dopo l'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. Al fine di garantire l'applicazione della presente legge, senza alcuna discriminazione, gli ospedali pubblici, nel caso in cui la divisione di ostetricia e ginecologia sia diretta da un primario che ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi del comma 2, devono istituire un servizio di fisiopatologia della riproduzione. Tale servizio, oltre a svolgere i compiti specifici delle divisioni di ostetricia e ginecologia, assicura la realizzazione dei programmi connessi all'interruzione volontaria della gravidanza e le finalità della presente legge. La responsabilità di tale servizio è affidata a un medico con la specializzazione in ginecologia e ostetricia con funzione apicale che non ha sollevato obiezione di coscienza.
2. L'eventuale obiezione di coscienza sollevata dal medico responsabile del servizio di cui al comma 1 è considerata a tutti gli effetti di legge come una notifica di dimissioni dall'incarico, se il medico precedentemente non era in organico nella struttura sanitaria; è considerata come rinuncia all'incarico, e quindi come richiesta di ritorno alle mansioni precedentemente svolte, se il medico era già dipendente della struttura sanitaria.
3. La possibilità di sollevare obiezione di coscienza è riservata ai medici ginecologi e alle ostetriche, unici operatori direttamente impegnati nell'intervento operatorio.
4. La funzionalità del servizio di fisiopatologia della riproduzione è assicurata dalla presenza di personale non obiettore di coscienza al quale, in caso di obiezione, si applicano le disposizioni del comma 2. La funzionalità del servizio deve essere